Il congedo di maternità facoltativa

neonatoL’altro giorno  vi ho parlato del tipo di astensione più corrente, il congedo di maternità obbligatoria, quella più usata e più conosciuta.  Oggi volevo parlare del secondo tipo di astensione che esiste; l’astensione facoltativa per maternità.

Dopo aver terminato il congedo di maternità obbligatoria, la madre potrebbe riprendere la sua normale occupazione. Ma avvolte, è necessario prolungare questo periodo. La legge, infatti prevedere l’astensione facoltative per poter permettere a madri e padri lavoratori qualora sia necessario di stare accanto al figlio.
Questo diritto prevede che ciascun genitore abbia diritto ad astenersi dal lavoro fino al compimento degli otto anni di età del figlio.

Il periodo complessivo ammonta a 10 mesi.I genitori hanno il diritto di astenersi anche contemporaneamente

  • La madre dopo l’astensione obbligatoria  ha il diritto di astenersi dal lavoro per al massimo 6 mesi consecutivi o frazionabili
  • Il padre può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionabile di 6 mesi, elevabile a 7  mesi nel caso in cui abbia effettuato 3 mesi di astensione dal lavoro.

E’ importante notare che  il congedo può essere fruito contemporaneamente dai genitori e il padre può goderne durante l’astensione obbligatoria della madre.

Qui sotto  troverete le varie possibilità per frazionare i mesi a disposizione.

  • Se la madre è dipendente il padre dipendente, la madre ha diritto a 6 mesi e il padre a 7 mesi per un totale di 11 mesi di congedo maternità
  • Se la madre è casalinga e il padre dipendente, la madre ha diritto a 0 mesi e il padre a 7 mesi per un totale di 7 mesi di congedo maternità
  • Se la madre è autonoma è il padre dipendete, la madre ha diritto a 3 mesi e il padre a 7 mesi per un totale di 10 mesi di congedo maternità
  • Se la madre è dipendente e il padre autonomo, la madre ha diritto a 6 mesi e il padre a 0 mesi per un totale di 6 mesi di congedo maternità.

In ogni caso, il preavviso  da dare al titolare di lavoro è di almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione.

In caso di malattia, inviando un certificato medico al datore di lavoro, l’astensione si blocca e la retribuzione verrà pagata come una tradizionale malattia per tutto il periodo.

Nota importante è la retribuzione per tutto il periodo di astensione facoltativa per maternità. Infatti, la legge prevede che al genitore che usufruisce del congedo parentale sia riconosciuto un trattamento economico  pari al 30% dello stipendio. Una retribuzione misera considerando tutte le spese da affrontare!

I Moduli da consegnare sono scaricabili qui.

4 Comments

  • Marina
    26 aprile 2009 | Permalink |

    Salve, io ho un contratto di sostituzione maternità, lavoro in un istituto di credito e la collega che sto sostituendo ha deciso di prendere l’aspettativa aziendale, piuttosto che quella di legge. Volevo sapere se questa fattispecie è contemplata o se si tratta di una manovra fatta apposta per “mandarmi via”, in quanto sul mio contratto è espressamente scritto che io sono legata a un eventuale periodo di congedo di legge, ma non a quello aziendale. E’ normale scegliere il tipo di aspettativa o va prima consumata quella di legge e poi quella aziendale?
    Per me è importantissimo saperlo visto che tra qualche giorno torno ad essere disoccupata…
    Grazie
    Marina

  • 2 ottobre 2009 | Permalink |

    Il ccnl del Credito definisce quale congedo di legge il periodo di 5 mesi (2 mesi prima e i 3 mesi dopo il parto). Tuttavia la dipendente potrebbe chiede di poter fruire in continuazione del periodo obbligatorio anche del periodo di astensione facoltativo cosidetto congedo parentale. Solo in tal caso cioè di fruizione continua del congedo parentale tu potrai rimanere in servizio, altrimenti come da contratto al rientro della titolare del posto, la tua attività lavorativa cesserà.
    Si rimane in dubbio circa la definizione che tu dai per aspettativa aziendale, in quanto le aspettative che si possono prendere sono state ben definite nella contrattazione collettiva, ti preghiamo eventualmente di voler meglio specificare.

  • ionela
    17 novembre 2009 | Permalink |

    salve,io ho avuto un contratto a tempo determinato e a settembre e scaduto quando ho partorito e adesso sono in maternita obligatoria quindi mi paga inps.Mi posso prendere pure la facoltativa o il datore di lavoro e obligato a prendermi a lavorare.Se mi metto in maternita facoltativa e in questo tempo il datore di lavoro mi puo asumere per farmi un contratto che succede ,se cancela la maternita .GRAZIE per chi mi risponde

  • michela
    30 novembre 2009 | Permalink |

    salve sono michela…da domani sono in maternita facoltativa ed non ho avvertito il datore di lavoro 15 giorni prima….lo stipendio sarà lo stesso?oppure cambia qualcosa?grazie

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